TERZO SETTORE: gli ultimi aggiornamenti sui Presidenti
Con nota n. 7551 del 7 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornisce
chiarimenti in merito all’organo legittimato a nominare il Presidente all’interno degli enti del
Terzo Settore ex art. 25, lett. a), D.lgs. n. 117/2017.
La nota viene emanata in considerazione del fatto che sono stati posti dagli ETS alcuni quesiti
e, in particolare:
1. quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, considerato che dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza: da un lato la nomina da parte dell’Assemblea, dall’altro quella da parte dell’organo di amministrazione (generalmente denominato “Consiglio direttivo”);
2. se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo; ciò in particolare potrebbe comportare criticità qualora l’organo di amministrazione sia monocratico;
3. se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di superare la previsione di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi sociali sia rimessa all’Assemblea dei soci. In proposito l’art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano, tra l’altro, le regole per l’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente.
1. quale sia, nell’ambito degli enti del Terzo settore, l’organo legittimato alla nomina del Presidente, considerato che dall’esame degli statuti delle associazioni emerge una duplice tendenza: da un lato la nomina da parte dell’Assemblea, dall’altro quella da parte dell’organo di amministrazione (generalmente denominato “Consiglio direttivo”);
2. se nelle Fondazioni del Terzo settore, in assenza di un organo assembleare, l’organo di amministrazione sia o meno legittimato a nominare l’organo di controllo; ciò in particolare potrebbe comportare criticità qualora l’organo di amministrazione sia monocratico;
3. se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale e se nel caso che il Presidente non sia a sensi di statuto ricompreso tra gli organi sociali, tale esclusione possa consentire di superare la previsione di cui all’art. 25 comma 1 lett. a) secondo cui la nomina degli organi sociali sia rimessa all’Assemblea dei soci. In proposito l’art. 21 del Codice prevede che gli statuti delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore definiscano, tra l’altro, le regole per l’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente.
Nomina del Presidente nelle Associazioni del Terzo settore
I componenti degli organi sociali sono nominati dall'Assemblea ma se gli associati sono più di 500 si può derogare a questo purchè sia sempre garantita la democraticità , la pari opportunità e uguaglianza degli associati e quello di elettività delle cariche sociali (artt. 25 comma 2 e 41 comma 10, CTS).
Il Ministero chiarisce che risulta lesiva del necessario primato assembleare
ogni previsione statutaria che riservi la nomina del Presidente, ad esempio, solo ad una
parte degli associati, ad un soggetto esterno o la affidi ad un’estrazione a sorte.
Anche nell’ipotesi di elezione indiretta del presidente deve essere garantito,
in capo all’assemblea, il potere di revoca nei confronti del presidente, al pari delle competenze
dell’assemblea in tema di responsabilità.
Nelle Fondazioni del Terzo settore viene fatta salva l’ipotesi dell’esistenza di un organo
assembleare o di indirizzo che abbia i seguenti requisiti:
- la costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria;
- lo statuto stabilisca in capo a tale organo il compito di controllo;
- tale potere sia previsto compatibilmente con la natura dell’ente quale fondazione nonché nel rispetto della volontà del fondatore”, consentendo l’applicabilità delle disposizioni in materia di competenze dell’assemblea.
Il Codice si limita a prevedere la nomina dell’organo di controllo senza individuare il soggetto cui essa spetti considerata la
peculiarità della fondazione come istituto giuridico e la difficoltà di prevedere regole generali
applicabili a tutte le possibili situazioni senza rischiare di ledere la volontà del fondatore.
L’organo di controllo, a prescindere dalle modalità di nomina, è titolare di una propria responsabilità (art. 28 CTS, art. 2407 c.c.) nei confronti, oltre che dell’ente, dei soggetti terzi e dei fondatori.
L’organo di controllo, a prescindere dalle modalità di nomina, è titolare di una propria responsabilità (art. 28 CTS, art. 2407 c.c.) nei confronti, oltre che dell’ente, dei soggetti terzi e dei fondatori.